Qui di seguito una recente pronuncia della Cassazione Penale la quale ha riconosciuto che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la nomina a difensore sia equiparabile alla procura speciale e non comporti l’inammissibilità del ricorso stesso.
Avv. Massimiliano Luigi Scialla
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 marzo – 10 aprile 2014, n. 15961
Presidente Teresi – Relatore Graziosi
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 14 marzo 2013 il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale del difensore la richiesta di riesame presentata da Banca Intermobiliare Di Investimenti E Gestioni S.p.A. avverso decreto di sequestro preventivo disposto dal gip dello stesso Tribunale il 15 febbraio 2013 in relazione a indagini per i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv. c.p. e 3 d.lgs. 74/2000 (per cui sono indagati V.G. e G.A. ) e 81 cpv. c.p., e 5 11 d.lgs. 74/2000 (per cui è indagato V.G. ), richiesta diretta a far valere l’esistenza di un diritto reale di pegno in favore della suddetta banca su strumenti finanziari e liquidità assoggettati al vincolo.
2. Ha presentato ricorso il difensore, proponendo due motivi. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 96, 100 e 122 c.p.p. nonché 83 c.p.c.: sussiste la procura speciale in capo al difensore, e dotata di tutti i requisiti di legge. Il secondo motivo adduce che, qualora la procura non fosse stata valida, avrebbe dovuto comunque essere sanata ex articolo 182, secondo comma, c.p.c..
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.
Il primo motivo adduce che la richiesta di riesame è stata presentata da difensore dotato di valida procura speciale, non sussistendo, quindi, la fattispecie di inammissibilità affermata nell’impugnata ordinanza.
Il Tribunale rileva che il riesame è stato “proposto e sottoscritto da difensore non munito di procura speciale (agli atti risulta una semplice nomina fiduciaria ex art. 96, comma 2, c.p.p., effettuata dal procuratore generale alle liti)” e che l’”atto di nomina” del difensore “non possa essere ritenuto equipollente alla procura speciale e comunque non contenga i requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 122 c.p.p.”.
L’articolo 122 c.p.p., al primo comma, stabilisce che, quando la legge consente che un atto sia compiuto mediante un procuratore speciale, la procura, a pena di inammissibilità, “deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce”; e se è conferita per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata da quest’ultimo. L’articolo 96, secondo comma, c.p.p., che secondo il Tribunale è stato invece applicato nel caso in esame, contempla la nomina del difensore di fiducia dell’imputato “fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”. È subito evidente la non pertinenza del richiamo all’articolo 96, che attiene alla nomina, appunto, del difensore di fiducia dell’imputato – con modalità ovviamente diverse -, laddove, nel caso di specie, si tratta di un terzo interessato ad avviare un procedimento di riesame avente ad oggetto una cautela reale. Come evidenzia il ricorrente, invece, la norma cui doveva rapportarsi il giudice di merito è l’articolo 100 c.p.p., che disciplina la difesa delle parti private diverse dall’imputato, le quali “stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata”. Richiamando implicitamente i principi dello jus postulandi vigenti nel rito processuale civile, l’articolo 100 al primo e al secondo comma consente di apporre la procura speciale non solo in un atto ad hoc (cfr. articolo 83, primo comma, c.p.c), ma anche in calce o a margine di determinati atti (cfr. pure articolo 83, secondo comma, c.p.c.), e al terzo comma ne circoscrive (discostandosi da un canone di immanenza e aderendo all’articolo 83, ultimo comma c.p.c.) l’efficacia processuale in termini temporali. Pertinente è invece il riferimento che il Tribunale opera all’articolo 122 c.p.p. -integrativo dell’articolo 100 c.p.p. -, la cui applicazione, peraltro, in concreto non è stata effettuata in modo corretto. Per verificare, infatti, la natura di un atto processuale, non è sufficiente attestarsi sul titolo dell’atto, occorrendo esaminarne il contenuto effettivo, in base al generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell’identificazione dell’atto. Nel caso di specie, l’atto è intitolato “atto di nomina di difensore di fiducia”, ma il suo contenuto corrisponde non alla fattispecie dell’articolo 96 c.p.p. – e non potrebbe comunque mai corrispondervi, poiché si effettua con esso la nomina di un difensore per una parte privata che non è l’imputato – bensì al conferimento di una procura speciale, che contiene i requisiti degli articoli 100 e 122 c.p.p.. Prendendo le mosse infatti dalla sua dichiarata volontà di proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo specificamente indicato, il conferente – cioè il procuratore generale alle liti, come da atto notarile ivi menzionato, della Banca Intermobiliare, B.S. – “dichiara di nominare l’avv. Marco _____ del foro di Milano, quale proprio difensore, ad ogni effetto di legge, affinché proponga richiesta di riesame, ai sensi degli artt. 322, 324 e 582, secondo comma, c.p.p.” avverso il suddetto decreto “e per ogni stato e grado del relativo procedimento, conferendo al predetto procuratore ogni potere, diritto e facoltà consentiti dalla legge, compreso quello di conferire delega per la presentazione degli atti in cancelleria e di rinunciare all’impugnazione”; segue l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato nominato. L’atto risulta sottoscritto dal procuratore generale con autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore. È dunque evidente che si tratta di una procura speciale ai fini processuali come disciplinata dall’articolo 100 c.p.p., che, in rispetto dell’articolo 122 c.p.p., indica specificamente anche quel per cui è conferita, integrando in modo idoneo e completo l’esternazione della volontà di attribuire jus postulandi all’avvocato che assume, in tal modo, le funzioni di procuratore speciale ai fini della procedura di riesame avverso il sequestro preventivo di cui si tratta. Non è pertanto sussistente il vizio di inammissibilità che il Tribunale, presumibilmente dal titolo dell’atto, ha ravvisato, il che assorbe il secondo motivo. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.