Continuazione tra pena italiana e straniera

L’ordinamento esprime il principio secondo il quale la pena che ha titolo nel medesimo provvedimento giurisdizionale non può essere eseguita due volte, neppure in diversi Stati.
L’avvenuta espiazione, in tutto o in parte, all’estero di pena avente titolo in una decisione dell’autorità giudiziaria italiana va computata ai fini della esecuzione della relativa condanna, a prescindere dalla legittimità o meno del provvedimento dell’autorità giudiziaria straniera che ha di- sposto l’esecuzione. Di conseguenza, nel caso in cui il condannato dedu- ca l’avvenuta espiazione all’estero della pena, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad accertare, anche mediante richieste di informazioni all’autori- tà giudiziaria straniera, la storicità del dato dedotto dalla parte, senza poter sindacare la legittimità del provvedimento straniero che aveva di- sposto l’esecuzione

Corte di Cassazione
sez. I Penale, sentenza 30 marzo – 29 aprile 2021, n. 16462
Presidente Di Tomassi – Relatore Bianchi
Ritenuto in fatto

  1. Con istanza depositata in data 23.1.2020 S.L. , tramite il difensore di fiducia, aveva chiesto al Tribunale di Pavia l’annullamento dell’ordine di esecuzione emesso in data 8.1.2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia nella parte in cui aveva determinato la pena da espiare considerando anche la pena inflitta con sentenza n. 344 pro- nunciata in data 18.7.2012 dal Tribunale di Busto Arsizio (erroneamente, più volte, indicata in atti come sentenza pronunciata in data 26.10.2011), pena che, invece, era stata già scontata.
    La parte esponeva:
  • che con l’indicata sentenza, divenuta irrevocabile in data 7.10.2015, era stato condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni 20 di reclusio- ne e di mesi uno di arresto, e di aver sofferto, per questo titolo, custodia cautelare dal 5.3.2012 al 14.9.2012 (mesi sei e giorni undici);
  • di essere stato tratto in arresto in data 28.11.2014 a seguito dell’emissio- ne di ordine di esecuzione in data 27.5.2013 relativo all’espiazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta con sentenze pro- nunciate, in data 25.3.2009 e 15.4.2009, dal Tribunale di Milano;
  • che erano stati emessi nuovi ordini di esecuzione in relazione alla so- pravvenienza di nuove condanne, e in particolare di quelle pronunciate, in data 18.7.2012, dal Tribunale di Busto Arsizio – divenuta irrevocabile in data 7.10.2015 -, in data 13.2.2015 dalla Corte di appello di Milano – dive- nuta irrevocabile in data 2.11.2016 -, e in data 17.1.2017 dal Tribunale di Pavia divenuta irrevocabile in data 12.5.2017 -, e quindi era stato rideter- minato, di volta in volta, il cumulo delle pene da eseguire;
  • di essere stato, infine, rimesso in libertà per fine pena in data

23.10.2018.
Peraltro, l’istante, nel periodo tra il 23.10.2012 e il 24.6.2014, era stato de- tenuto in Romania.
In particolare, l’autorità giudiziaria rumena (Tribunale di Targu Jiu) ave- va provveduto a unificare nella continuazione diverse condanne pro- nunciate nei confronti dello S. , fra le quali anche la condanna pronun- ciata in data 18.7.2012 dal Tribunale di Busto Arsizio, e la relativa pena complessiva di anni tre di reclusione era stata espiata dallo S. in Roma- nia.
Di conseguenza, i successivi ordini di esecuzioni emessi dalla autorità giudiziaria italiana, di cui l’ultimo era stato quello emesso in data 8.1.2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, nella parte in cui avevano posto in esecuzione la pena di anni uno, mesi otto e giorni nove di reclusione quale residuo di quella inflitta con sen- tenza 18.7.2012 del Tribunale di Busto Arsizio, erano illegittimi, essendo quella pena precedentemente espiata in Romania.
Infine, la parte deduceva di avere interesse all’annullamento richiesto al fine di ottenere indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.

  1. Con ordinanza depositata in data 25.9.2020 il Tribunale di Pavia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la istanza proposta da S.L. , osser- vando che il provvedimento del Tribunale di Targu Jiu, in data 6.9.2013, aveva unificato nella continuazione, rideterminando in melius la pena complessiva, diverse condanne tra le quali anche quella n. 344/2012 del Tribunale di Busto Arsizio, all’epoca non ancora divenuta irrevocabile.
    Il provvedimento rumeno, dunque, era illegittimo in quanto il riconosci- mento di sentenze straniere al fine dell’esecuzione nello Stato della rela- tiva condanna è consentito solo con riguardo a sentenze divenute irrevocabili.
    Di conseguenza, illegittima era stata anche la esecuzione penale sofferta dallo S. in Romania nella parte riferibile alla condanna italiana, all’epoca
  2. non ancora definitiva, mentre legittima era stata la successiva esecuzio- ne ordinata dall’autorità giudiziaria italiana.
  3. Infine, non aveva rilievo la documentazione, depositata dalla difesa, at- testante le richieste inviate, nell’anno 2016, dalla Procura della Repub- blica presso il Tribunale di Busto Arsizio all’autorità giudiziaria rumena per il riconoscimento, ai fini dell’esecuzione, di condanne italiane, fra le quali anche quella n. 344/2012 del Tribunale di Busto Arsizio.
  4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S.L. , chiedendo l’an- nullamento dell’ordinanza impugnata.
    Con l’unico motivo, riproposti i dati della vicenda processuale descritti nell’originaria istanza, viene denunciata la violazione dell’art. 733 c.p.p..
    Le considerazioni sulla illegittimità del provvedimento con il quale l’au- torità giudiziaria rumena aveva unificato nel vincolo della continuazio- ne diverse condanne, fra le quali anche quella del Tribunale di Busto Ar- sizio, non erano rilevanti, dato che quel provvedimento era divenuto de- finitivo ed era stato anche messo in esecuzione.
  5. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la normativa non consentiva il riconoscimento della continuazione con reati giudicati da sentenza straniera e che il riconoscimento delle sentenze straniere ai fini dell’esecuzione presuppone la irrevocabilità della sentenza oggetto del riconoscimento.
    Considerato in diritto
    Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.
    Il giudice dell’esecuzione, dato atto che effettivamente l’autorità giudi- ziaria rumena aveva, con provvedimento in data 6.9.2013 del Tribunale di Targu Jiu, riconosciuto la continuazione tra diversi reati giudicati con sentenze dell’autorità giudiziaria rumena e anche dalla sentenza n.
  6. 344/2012 del Tribunale di Busto Arsizio e quindi rideterminato la pena complessiva, ha rilevato che detto provvedimento era illegittimo, dato che la condanna italiana, all’epoca, non era ancora definitiva, e quindi illegittimo era il conseguente provvedimento esecutivo nella parte in cui aveva disposto l’esecuzione di pena avente titolo nella sentenza italiana non ancora irrevocabile.
  7. Nella presente vicenda processuale vengono in rilievo due provvedimen- ti giurisdizionali, l’uno pronunciato dal Tribunale di Busto Arsizio e l’al- tro dal Tribunale di Targu Jiu, autorità giudiziarie di due Stati dell’Unio- ne Europea, relativi, a quanto prospettato dalla parte istante, al medesi- mo fatto, sia pure sotto diversi profili, avendo la sentenza italiana pro- nunciato sulla responsabilità e quella rumena sulla continuazione con altri reati.
  8. L’ordinamento, nella materia, ha visto una significativa evoluzione, dalla impostazione originaria, espressa dall’art. 12 c.p., che limitava i casi in cui una sentenza straniera poteva essere riconosciuta nello Stato italia- no, alla possibilità, riconosciuta dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, che il cit- tadino di uno Stato aderente alla convenzione che sia stato condannato in uno Stato diverso possa eseguire la condanna nello Stato di origine (L. 3 luglio 1989, n. 257), sino alla disciplina del principio del reciproco rico- noscimento, nell’ambito dell’Unione Europea, delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione, di cui alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27.11.2008 attuata in Italia con D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161.
  9. Il codice di rito (art. 738 c.p.p.) prevede espressamente che nel caso di ri- conoscimento in Italia di sentenza straniera ai fini dell’esecuzione il provvedimento che determina la pena da eseguire deve tener conto della pena espiata nello Stato di condanna, e, d’altra parte, nel caso di richie- sta di esecuzione all’estero di condanna pronunciata nello Stato (art. 746 c.p.p.) “La pena non può più essere eseguita nello Stato, quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata”.
  10. In ambito comunitario vige la norma (D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 16) che “La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell’esecuzione”.
  11. Anche con riguardo alla custodia cautelare vige il principio del computo, ai fini della decorrenza dei relativi termini, del periodo di custodia sof- ferto all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione (art. 722 c.p.p.) o in esecuzione di mandato di arresto Europeo (L. n. 69 del 2005, art. 33).
  12. Dunque, l’ordinamento esprime il principio secondo il quale la pena che ha titolo nel medesimo provvedimento giurisdizionale non può essere eseguita due volte, neppure in diversi Stati.
  13. L’ordinanza impugnata ha vagliato la legittimità del provvedimento del Tribunale di Targu Jiu, ritenendo che non lo fosse e che, di conseguenza, fosse stato legittimo il successivo provvedimento esecutivo della autori- tà giudiziaria italiana.
  14. Ora, nel caso in esame la prospettazione della parte è finalizzata unica- mente ad ottenere un accertamento dichiarativo della illegittimità, tota- le o parziale, dell’ordine di esecuzione emesso in data 8.1.2018 dal Procu- ratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in quanto relativo al- l’esecuzione di una pena già espiata.
  15. Dunque, non ha rilievo la valutazione di legittimità del provvedimento giurisdizionale, nella specie quello della autorità giudiziaria rumena, che aveva, secondo la tesi del ricorrente, determinato la prima esecuzio- ne della pena, bensì unicamente il dato di fatto se l’esecuzione attivata dalla autorità giudiziaria italiana fosse relativa, anche solo in parte, a pena già espiata in Romania.
  16. Il principio del ne bis in idem con riguardo all’esecuzione penale consi- dera unicamente il dato storico dell’avvenuta esecuzione penale con ri- ferimento a un determinato titolo esecutivo, e non è condizionato dalla
  17. legittimità o meno del relativo provvedimento esecutivo.
  18. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, ha evidenziato, tra i profi- li di illegittimità del provvedimento della autorità giudiziaria rumena, il fatto che fosse stata riconosciuta la continuazione tra reati giudicati in Stati diversi, con conseguente rideterminazione in melius della pena in- flitta dalla sentenza straniera.
  19. Tale rilievo, che il collegio non considera decisivo in quanto comunque relativo ad un profilo di legittimità del provvedimento straniero che non può essere in questa sede sindacato, evidenzia la complessità della valu- tazione che dovrà essere compiuta al fine di comprendere quale porzio- ne di pena, della originaria condanna inflitta dal Tribunale di Busto Ar- sizio, il Tribunale di Targu Jiu aveva posto in esecuzione ed era stata, poi, effettivamente espiata in Romania.
  20. Va chiarito, infatti, che, comunque, il provvedimento straniero – nel caso di specie, di riconoscimento della continuazione – non è efficace nell’or- dinamento italiano e quindi non incide sul giudicato “italiano” rideter- minando la pena inflitta, ma va considerato al fine di accertare se e in quale misura il condannato ha espiato all’estero pena che ha titolo nella condanna italiana.
  21. Il collegio, dunque, ritiene che debba essere affermato il principio secon- do cui “L’avvenuta espiazione, in tutto o in parte, all’estero di pena avente titolo in una decisione dell’autorità giudiziaria italiana va computata ai fini della esecuzione della relativa condanna, a prescindere dalla legitti- mità o meno del provvedimento dell’autorità giudiziaria straniera che ha disposto l’esecuzione.
  22. Di conseguenza, nel caso in cui il condannato deduca l’avvenuta espiazio- ne all’estero della pena, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad accertare, anche mediante richieste di informazioni all’autorità giudiziaria stranie- ra, la storicità del dato dedotto dalla parte, senza poter sindacare la legit- timità del provvedimento straniero che aveva disposto l’esecuzione”.
  23. Dunque, va pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia.
  24. In sede di rinvio, il giudice dell’esecuzione dovrà, applicando il principio di diritto affermato, accertare, per il tramite del Ministero della Giusti- zia, se, e in quale porzione, S.L. ha espiato in Romania la pena relativa alla condanna pronunciata in data 18.7.2012 dal Tribunale di Busto Arsi- zio, divenuta irrevocabile il 7.10.2015.
  25. P.Q.M.
  26. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pavia.
  27. https://canestrinilex.com/risorse/pena-rideterminata-allestero-e-scontata-vincola-giudice-italiano-cass-1646221
ODV 231/2001 responsabilità amministrativa da reato

ODV 231/2001 responsabilità amministrativa da reato

Il D.Lgs. n. 231/2001 e il Sistema di Gestione

La norma, ormai ventennale, ha rivoluzionato il panorama normativo italiano perché ha dei tratti di interdisciplinarietà che permettono la collaborazione di diverse tipologie di professionisti per la sua corretta applicazione, con il risultato di avere una visione d’insieme della società e della realtà in cui la stessa opera.

Mira alla tutela dell’Azienda dai comportamenti non corretti di coloro che al suo interno agiscono per profitti personali.

Grazie all’adozione di un Modello 231, l’Azienda al suo interno decide di seguire direttive di contenuto etico e morale per poter operare nella trasparenza e nella legalità.

D’altronde anche l’art. 2086, comma II, c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019) impone a tutte le società di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

La creazione di un Sistema di Gestione è un insieme di regole, procedure e modalità: è strettamente legato alle caratteristiche dell’Impresa, all’attività svolta, ai processi produttivi che vengono utilizzati, al contesto in cui opera e agli interlocutori con cui si interfaccia.

Prevede la preventiva individuazione delle aree di rischio e la creazione di principi e procedure di controllo che possano tutelare l’Impresa dalla commissione dei reati.

Comprende l’adozione di un Codice Etico, a salvaguardia dei comportamenti da tenere, e di un conseguente sistema disciplinare e sanzionatorio.

Ogni Ente o Società che voglia garantire una corretta gestione aziendale, deve dotarsi di un proprio Modello ex D.Lgs n. 231/01 che comprenda una corretta mappatura delle aree dell’attività aziendale sensibili al rischio di commissione dei reati.

È necessaria una capillare attività di intervista al fine di analizzare i processi aziendali più a rischio e di conseguenza, adeguare ed aggiornare al meglio il Modello sulla realtà aziendale.

L’applicazione di tale Modello deve essere controllata mediante un Organismo di Vigilanza, autonomo ed indipendente, che possa vigilare sulla sua adeguatezza e sanzionare le violazioni e gli scostamenti dallo stesso.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il secondo strumento esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001, è la dotazione da parte dell’Ente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Potremmo definirlo come il “codice” di cui l’Ente si dota per evitare il rischio-reato, ovvero per escludere che dalle condotte poste in essere da apicali o subordinati, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, possa insorgere anche una responsabilità dell’Ente medesimo, con gravissime conseguenze in termini di sanzioni e misure interdittive, anche cautelari.

Il MOGC, che verrà redatto dallo studio dopo una scrupolosa analisi di risk assesment, sarà oggetto di costanti verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza, sia in termini di efficacia del Modello, sia in termini di revisione in caso di mutamento del business aziendale o di intervento legislativo che incida sul catalogo dei reati presupposto.

Le diverse aree di provenienza delle due Professioniste consentiranno di mappare ogni attività o settore dell’organizzazione aziendale, individuando una matrice dei rischi che costantemente vagliata con specifici audit dell’OdV, consentirà all’Ente di andare esente da ogni censura.

Perchè prevedere all’interno dell’Azienda la nomina di un OdV?

L’Azienda, con le previsioni della D.Lgs. n. 231/2001, viene attratta nella responsabilità per i reati commessi dalle persone che operano al suo interno a diverso titolo, se si dimostri che il reato è stato commesso per procurare un vantaggio all’Azienda stessa. L’Azienda, quindi,  potrebbe essere soggetta a diverse sanzioni, tra le quali anche alcune di tipo interdittivo che possono portare alla sospensione dell’attività aziendale. Non solo. Possono anche essere revocati benefici, possono essere confiscati  beni aziendali, o si può incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie.

Alcune di tali sanzioni possono essere applicabili anche in una fase cautelare e portano all’arresto della continuità aziendale. Con un adeguato Modello 231, generalmente, l’Azienda è salva dalle sanzioni che intervengono in fase cautelare.

Sono pertanto necessarie le seguenti fasi:

  • Adozione e progettazione del Modello
  • Attuazione e messa in opera dello stesso
  • Controllo del Modello ad opera dell’ODV.


Possiamo intervenire nella Vostra Azienda sia nella fase di adozione e progettazione del Modello, nella attuazione e messa in opera dello stesso e nel controllo come come Organismo di Vigilanza.

Cosa è l’Organismo di Vigilanza

È la componente centrale del Modello organizzativo 231.

Può essere monocratico e interno, tuttavia la collegialità ed il fatto che i suoi componenti siano esterni all’Azienda darà maggiori garanzie sulle caratteristiche richieste dalla Legge:  l’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

l’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, vigila sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Gestione e ne cura  l’aggiornamento. È una unità organizzativa dell’impresa a servizio dell’organo amministrativo.

L’Organismo di Vigilanza non ha un potere di gestione dell’Impresa, ma di mero controllo interno.

L’OdV deve garantire

  • Indipendenza
  • Autonomia
  • Continuità di azione
  • Professionalità
  • Onorabilità

L’OdV può essere un organo esterno e collegiale, composto da tre membri.

È il nostro obiettivo mettere le nostre professionalità a servizio delle Aziende interessate e capire le reali esigenze per poter selezionare il terzo membro tra diversi professionisti con cui collaboriamo da anni.

Cosa fa l’Odv

  • Propone gli adattamenti e gli aggiornamenti necessari al Modello a seguito di mutamenti interni o esterni, di normative o dell’organizzazione societaria al fine di garantirne la massima efficacia per la corretta applicazione.
  • Vigila e controlla l’efficace attuazione del Modello stesso, tramite flussi informativi costanti e tracciati.
  • Gestisce e monitora la formazione dei destinatari per la comprensione e la corretta applicazione del Modello.
  • Garantisce una continuità di azione, per avere la massima efficacia sul controllo e la gestione del Modello.
  • Verifica che il Modello adottato dall’impresa sia efficiente ed efficace per la prevenzione dei reati previsti.
  • Rileva gli eventuali scostamenti dal Modello grazie all’analisi costante dei flussi informativi.
  • Gestisce le segnalazioni che arrivano dall’Azienda.
  • Tramite incontri verbalizzati tiene traccia del suo costante operato e predispone una relazione periodica per l’organo dirigente e per il Collegio Sindacale sull’attività di verifica e controllo.
  • L’indipendenza viene garantita rispetto a tutti gli organi aziendali, deve essere assicurato libero accesso a tutte le funzioni della società per gestire al meglio il corretto funzionamento del Modello.
  • L’OdV può avvalersi di tutti i consulenti esterni che ritenga possano essere utili alla realtà aziendale per l’adeguamento del Modello.

Perché scegliere lo Studio Penale Scialla per la redazione e gestione di un modello 231/2021 o lo svolgimento di incarico di ODV

Il D.Lgs. 231/2001 richiede che l’Organismo di Vigilanza sia formato da professionisti, scelti dai vertici aziendali, dopo un’attenta analisi delle loro capacità professionali ed esperienza sul campo.

Garantiamo un aggiornamento costante con master di specializzazione, nonché con i rispettivi percorsi professionali che, integrandosi vicendevolmente, consentono di offrire una consulenza che costituisca  un valore aggiunto per l’Ente.

Non un costo, ma un investimento, che garantirà l’Ente sia in termini economici che reputazionali.

Confisca diretta del denaro sul conto corrente e prova della sua derivazione da un titolo lecito: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (42415/2021)

Confisca diretta del denaro sul conto corrente e prova della sua derivazione da un titolo lecito: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (42415/2021)

Confisca conto corrente Sezioni Unite di Cassazione

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 novembre 2021 (ud. 27 maggio 2021), n. 42415
Presidente Cassano, Relatore Mogini

Con ordinanza n. 7021/2021 era stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito».

Con sentenza numero 42415, depositata il 18 novembre 2011, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l‘ablazione del denarocomunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione».

La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite è la seguente: “se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della derivazione del denaro da titolo lecito”.

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Le Sezioni Unite PENALI sul termine per l’adempimento degli obblighi nella sospensione condizionale della pena

Cassazione Penale sospensione condizionale della pena

1. La vicenda giudiziaria e la questione di diritto. – Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la controversa questione (qui l’ordinanza di rimessione) relativa all’individuazione del termine entro cui il condannato debba adempiere all’obbligo risarcitorio cui sia stata subordinata la concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena, allorquando detto termine non sia stato fissato giudizialmente, in contrasto con il dettato dell’art. 165 c.p.

Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso al condannato, essendo egli risultato inadempiente agli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile, cui risultava condizionato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in assenza della fissazione giudiziale di un termine per il relativo adempimento.

Il giudice dell’esecuzione muoveva dal presupposto secondo cui, difettando un’espressa indicazione giudiziale, il termine di adempimento degli obblighi risarcitori dovesse essere individuato nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena sospesa.

Pertanto, essendo la sentenza divenuta irrevocabile e non risultando elementi utili a provare la sussistenza di una causa scriminante l’inadempimento degli obblighi risarcitori, risultava integrata una delle ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 168, n. 1, c.p.

Ricorreva per cassazione la difesa del condannato che, richiamando alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, sosteneva l’erroneità del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Anzitutto, la difesa asseriva che, in caso di omessa fissazione giudiziale, il termine per l’adempimento andrebbe a coincidere con quello di cinque o due anni previsto dall’art. 163 c.p., non potendo diversamente operare le ordinarie regole civilistiche sull’immediata esigibilità delle prestazioni per cui non sia stato fissato un termine, regole che risulterebbero derogate proprio dal dettato dell’art. 165 c.p.

Conseguentemente, non essendo ancora decorso il suddetto termine, il giudice avrebbe dovuto, in luogo della revoca, adottare un provvedimento con cui assegnava al condannato un termine per adempiere.

La difesa lamentava, inoltre, l’omessa verifica delle concrete possibilità di adempiere del condannato, che risultava invero essere percettore di entrate di entità così modica da fondare un’assoluta impossibilità di adempiere, rilevante come fattore ostativo alla revoca del beneficio.

La Prima Sezione Penale, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in relazione al primo motivo di ricorso, rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione«se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento, qualora non sia stato già fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall’art. 163 c.p.».

2. Le conseguenze della mancata fissazione giudiziale del termine di adempimento degli obblighi condizionanti: due gli indirizzi interpretativi. – Secondo il primo indirizzo giurisprudenziale richiamato, l’obbligazione risarcitoria cui sia stata subordinata la concessione del beneficio andrebbe qualificata come obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile, di talché il termine per il suo adempimento dovrebbe individuarsi in relazione alla natura e al contenuto specifico dell’obbligazione stessa.  Ai sensi dell’art. 1183, co. 1, c.c., detto termine andrebbe a coincidere con il momento del passaggio in giudicato della sentenza[1]. Oltre a ciò, la disciplina dell’inadempimento andrebbe mutuata dalla disciplina codicistica di cui all’art. 1218 c.c., sicché la revoca del beneficio andrebbe esclusa in caso di impossibilità assoluta della prestazione derivante da causa non imputabile al condannato, causa di cui lo stesso potrebbe fornire prova in occasione del momento procedimentale previsto dall’art. 674 c.p.p. (udienza camerale di revoca del beneficio).

Per il secondo orientamento, invece, nel caso di omessa fissazione giudiziale del termine, dovrebbe applicarsi agli obblighi risarcitori lo stesso termine legislativamente previsto per la valutazione di meritevolezza del condannato al godimento del beneficio (termine pari, ai sensi dell’art. 163 c.p., a cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni)[2].

3. Il beneficio della sospensione condizionale della pena. – Preliminarmente, le Sezioni Unite ricostruiscono l’evoluzione legislativa della sospensione condizionale della pena[3].

Nata come istituto di carattere processuale (c.d. “condanna condizionale”) rispondente alla ratio di sottrarre all’ambiente rovinoso del carcere e ai suoi effetti criminogeni e disfunzionali chi non avesse ancora conosciuto l’esperienza detentiva[4], la sospensione condizionale della pena fu attratta nel novero degli strumenti di diritto sostanziale con l’entrata in vigore del codice Rocco del 1930.

La sospensione condizionale della pena si qualificò, dunque, come una delle prime misure in senso latoalternative alla detenzione, per tale intendendosi quelle risposte sanzionatorie variamente alternative per contenuto e struttura alla privazione della libertà realizzata nelle forme della restrizione carceraria[5].

Orientata al fine di ridurre il fenomeno della carcerazione di breve (o brevissima) durata, il beneficio assume, secondo la ricostruzione dottrinale prevalente, una duplice funzione: da un lato, è negativamente volto ad evitare l’esecuzione della pena, dall’altro, pur risultando uno strumento alternativo al carcere, conserva una positiva portata sanzionatoria[6].

La sospensione condizionale della pena è applicata contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna (fase c.d. decisoria) e sospende l’esecuzione delle pene principali e accessorie, per un periodo di durata pari a due anni, nel caso di contravvenzione, o a cinque anni, nel caso di delitto.

L’effetto estintivo che può conseguire alla concessione del beneficio in commento consegue, tuttavia, non all’applicazione della misura, ma al positivo superamento della prova cui il condannato è ammesso.

Il condannato dovrà, infatti, astenersi dal commettere ulteriori reati della stessa indole di quello per cui sia già intervenuta un’affermazione di responsabilità, risultando altresì obbligato ad adempiere all’eventuali prescrizioni cui sia stata subordinata la concessione del beneficio.

Tradizionalmente, al condannato potevano essere imposte prescrizioni attinenti alle restituzioni e al pagamento del risarcimento del danno, essendo altresì possibile per il giudice disporre la pubblicazione della sentenza di condanna a pena sospesa a titolo di riparazione del danno. Tanto valeva – ricorda la Corte – anche in relazione alla già citata figura della condanna condizionale, eccezion fatta per la previsione della pubblicazione della sentenza di condanna, non contemplata, mentre ammissibile era la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Se il nucleo essenziale della disciplina della sospensione condizionale della pena è rimasto nel tempo immutato, svariati sono stati gli interventi legislativi che hanno inciso sul beneficio, novellando, in particolare, la disposizione di cui all’art. 165 c.p. tramite la previsione di ulteriori obblighi all’adempimento dei quali subordinare la concessione della misura de qua. Si pensi alle previsioni legislative più recenti che hanno ammesso la subordinazione della concessione del beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (l. n. 689/1981) ovvero alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, sempre che il condannato non vi si opponga (l. n. 145/2004)[7].

In tal modo, la disciplina della sospensione condizionale si è arricchita di contenuti specialpreventivi, venendo a consistere, quantomeno per taluni condannati, in un programma di prescrizioni cui il soggetto è obbligato se vuole ottenere l’effetto estintivo[8]. In dottrina si è parlato in proposito di sospensione condizionale con obblighi o “con prova[9]”, come modello contrapposto a quello della sospensione condizionale “secca”, concessa senza che il condannato sia vincolato all’adempimento di particolari obblighi.

Il modello di sospensione condizionale con obblighi è l’unico applicabile ai condannati che abbiano già usufruito una prima volta della sospensione condizionale. Sempre che il cumulo delle pene loro inflitte si mantenga al di sotto delle soglie dettate per la concessione della misura dall’art. 163 c.p., tali soggetti saranno necessariamente tenuti ad adempiere ad uno degli obblighi di cui al co. 1 dell’art. 165 c.p.

Analoga regola trova applicazione anche in altri casi di subordinazione obbligatoria, che la Corte pure ripercorre. Si tratta di casi di conio più recente, relativi a condanne intervenute per alcuni reati contro la pubblica amministrazione (di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis c.p.),  per il reato di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.), nonché relativamente ad una serie reati espressivi di violenza domestica o di genere.

Fuori dai casi di subordinazione obbligatoria, la tendenza registratasi nella prassi applicativa è quella della rinuncia all’esercizio dei poteri discrezionali attribuiti al giudice quanto alla definizione del contenuto prescrizionale della misura. Si è così di fatto delineato come modello prevalente quello della sospensione condizionale “secca” che, pur svuotato di contenuti risocializzanti[10], ha avuto un ottimo riscontro applicativo al punto che la sospensione condizionale è stata definita in dottrina come causa di desuetudine di altre misure in senso lato alternative alla detenzione, pur previste dal nostro ordinamento (i.e. le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi[11]).

4. La soluzione offerta dalle Sezioni Unite. – Tornando alla decisione in commento, nel risolvere il contrasto portato alla loro attenzione, le Sezioni Unite muovono dalla definizione della funzione del termine per l’adempimento degli obblighi cui sia stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.

L’evoluzione storica dell’istituto e l’interpretazione letterale dell’art. 165 c.p., inducono la Corte a ritenere che il termine giochi un ruolo essenziale all’interno della fattispecie. Gli obblighi imposti al condannato a pena sospesa, infatti, sono obblighi condizionanti, potendo essi incidere sulla revoca del beneficio, sia nel caso in cui costituiscano elemento accessorio della fattispecie, sia quando la completino.

Ne consegue la necessità che essi siano concretamente esigibili non prima che sia decorso un certo termine dal momento in cui sono imposti al condannato, in ossequio al principio di proporzionalità che orienta l’intero sistema penale.

Pertanto, il termine per l’adempimento non potrebbe coincidere con quello del passaggio in giudicato della sentenza, dal momento che ciò comporterebbe la sovrapposizione tra il dies a quo e il dies ad quem, così svalutando la lettera legis che impone invece la fissazione di un termine di adempimento diverso da quello iniziale, a meno di voler ammettere che tale termine possa iniziare a decorrere ante iudicatum, in chiaro contrasto con la presunzione assoluta di non colpevolezza.

La centralità del termine per l’adempimento degli obblighi condizionanti si ricava anche dalla circostanza che detti obblighi connotano in funzione special-preventiva la sospensione condizionale della pena, garantendo l’adesione del condannato ad un percorso di ravvedimento in cui si individua lo «scopo precipuo dell’istituto stesso» (cfr. Corte cost., sentenza n. 49//1975).

Il rapporto cui tali obblighi si collegano deve, pertanto, qualificarsi non già come rapporto di diritto privato, bensì come rapporto di diritto pubblico, intercorrente tra condannato e giustizia penale.

La concezione penalistica del termine di cui all’art. 165 c.p. giustifica, quindi, il rigetto dell’orientamento che ne sosteneva l’individuabilità in relazione alla natura e alla specie degli obblighi imposti, con conseguente affermazione dell’applicabilità delle regole civilistiche nel caso di coincidenza tra obblighi condizionanti e obbligazione civile derivante da reato.

Si osserva quindi che, se da un lato una lettura più attenta dell’art. 1183, co. 1, c.c. – interpretato alla luce del principio di buona fede e correttezza –, avrebbe comunque dovuto condurre a sostenere la concedibilità in favore del condannato di un termine di adempimento, ancorché esiguo, dall’altro, la natura penalistica di tale termine depone in sfavore dell’applicabilità della regola civilistica del quod sine die debetur, statim debetur, quale che sia la sua interpretazione più corretta.

D’altro canto, la Corte critica anche il secondo orientamento sopra richiamato secondo cui, in caso di mancata fissazione giudiziale, il termine di adempimento andrebbe a coincidere con quello di cui all’art. 163 c.p.

Difatti, detti termini rispondono a due distinte finalità. Quello di cui all’art. 163 c.p. è un termine legale ed indica il tempo concesso al condannato per confermare l’esito positivo del giudizio prognostico compiuto dal giudice al momento della concessione della misura. Diversamente, il termine di cui all’art. 165 c.p. è un termine giudiziale, utile a definire il trattamento special-preventivo riservato al condannato a pena sospesa così che possa tenere comportamenti sintomatici di una maggiore socialità.

L’affermazione della coincidenza dei due termini svaluta il ruolo che il termine di cui all’art. 165 c.p. assume nel sistema, data la sua rilevanza nel concorrere a definire la finalità special-preventiva che connota il beneficio.

Oltre a ciò, le Sezioni Unite osservano come il secondo indirizzo interpretativo si fondi su un erroneo presupposto: si postula la subordinazione dell’estinzione del reato all’adempimento degli obblighi condizionanti, nella specie dell’obbligo risarcitorio, mentre è la sospensione condizionale ad essere subordinata a detti obblighi, come se fosse ad essa apposta una clausola risolutiva.

Il termine di adempimento deve quindi essere espressamente individuato dal giudice in conformità al trattamento che si intende predisporre per il condannato al fine del miglior perseguimento della finalità del reinserimento sociale.

5. Le conseguenze dall’omessa fissazione giudiziale del termine di adempimento. – L’omessa fissazione del termine si traduce nell’omissione di una statuizione giudiziale obbligatoria a contenuto non predeterminato, che invero concorre a definire il trattamento rieducativo e quindi richiede l’apprezzamento di una serie di elementi non predefiniti, tra cui si annoverano senz’altro le reali condizioni economiche del condannato, quantomeno nel caso in cui l’obbligo abbia natura risarcitoria. La necessità di una valutazione di tal genere si impone al fine di verificare che il condannato possa effettivamente assolvere agli obblighi condizionanti, specie se di natura risarcitoria, ed evitare che il beneficio nasca già morto.

Deve quindi escludersi l’applicabilità della procedura di correzione dell’errore materiale, riservata alle omissioni di una statuizione giudiziale obbligatoria, di natura accessoria ma con contenuto predeterminato.

Piuttosto, le parti dovranno ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione per chiedere la riforma della sentenza che abbia omesso di statuire sul termine di adempimento.

In tal modo, il giudice d’appello potrà fissare detto termine e potrà farlo anche d’ufficio, in caso di mancata impugnazione della sentenza sul punto, senza che ciò si traduca nella violazione del divieto della reformatio in peius, essendo il termine elemento necessario ed ineliminabile del beneficio, concepito anche a vantaggio del condannato.

Laddove la sentenza sia divenuta irrevocabile senza che l’omissione sia stata riparata, spetterà al giudice dell’esecuzione provvedere alla fissazione del termine, su richiesta delle parti e anche a prescindere dalla presentazione di una domanda di revoca della sospensione condizionale della pena.

Qualora nemmeno il giudice dell’esecuzione sia investito della questione, il termine coincide con quello di cui all’art. 163 c.p., in ragione della lettura combinata delle norme di cui agli artt. 167 e 168 c.p. Se alla scadenza dei termini di cui all’art. 163 c.p. il condannato non ha adempiuto agli obblighi condizionanti, la sospensione della pena dovrà comunque essere revocata.

6. Riflessioni conclusive. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si esprimono su un contrasto interpretativo risalente nel tempo e relativo alle conseguenze della mancata fissazione giudiziale del termine di cui all’art. 165 c.p., così confermando, anzitutto, che nessuna nullità è prevista in tali casi e che l’obbligo di fissazione giudiziale si traduce in un obbligo privo di sanzione[12].

La soluzione adottata dalla Corte muove dal rilievo dell’autosufficienza della disciplina penalistica e risponde al principio del favor rei, posto che esclude che il termine per adempiere possa coincidere con quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che rappresenta invece soltanto il dies a quo. Rigettato, quindi, il primo orientamento interpretativo, le Sezioni Unite aderiscono al secondo soltanto in via residuale, ammettendo che il termine per l’adempimento possa coincidere con quello di cui all’art. 163 c.p. unicamente nei casi in cui né il giudice della cognizione né il giudice dell’esecuzione abbiano provveduto alla sua fissazione, considerato che, scaduto il termine di cui all’art. 163 c.p. senza che siano stati adempiuti gli obblighi condizionanti, dovrebbe comunque farsi luogo alla revoca del beneficio.

Un aspetto interessante della pronuncia in commento è offerto dalle affermazioni di principio che la Corte compie rispetto alla funzione del termine giudiziale di cui all’art. 165 c.p., definito come un termine che partecipa della finalità special-preventiva che la norma chiede essere perseguita nel caso concreto e che, invece, risulta sempre più attenuata nella prassi, ove si è maggiormente diffuso il modello di sospensione condizionale “secca”.

Se deve tendenzialmente escludersi la rispondenza della sospensione condizionale “secca” alle diverse funzioni della pena (prevenzione generale e speciale), alcuni rilievi critici possono invero essere mossi anche nei riguardi della sospensione condizionale c.d. “con prova”, specie relativamente ai casi di subordinazione obbligatoria che conseguono automaticamente all’affermazione di responsabilità per un determinato titolo di reato.

La valorizzazione del termine come elemento modulabile al fine del miglior perseguimento delle esigenze special-preventive in funzione della risocializzazione del condannato risponde pienamente al principio dell’individualizzazione della risposta sanzionatoria ed impone al contempo una riflessione sulla reale portata probatoria del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con la sentenza in commento si ribadisce quanto già espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 1975, ovverosia che scopo precipuo dell’istituto della sospensione condizionale della pena è quello di garantire che il comportamento del reo si adegui ad un percorso di ravvedimento.  

Quest’affermazione di principio, unitamente alla rinnovata sensibilità espressa dalla Riforma Cartabia in materia di alternative alla detenzione, conduce a chiedersi se non sia giunto il tempo di provvedere alla valorizzazione dell’istituto della sospensione condizionale, tramite il ridimensionamento dell’area di operatività della sospensione “secca” e la contestuale ridefinizione dei connotati della sospensione “con prova”[13].

La sospensione condizionale “secca” andrebbe a ben vedere riservata ai casi in cui non siano ravvisabili bisogni risocializzativi, mentre la rivisitazione della sospensione condizionale “con prova” dovrebbe passare dal rafforzamento dei suoi contenuti e dall’assegnazione al giudice di una maggiore discrezionalità nella definizione del programma prescrizionale ma anche nella fase della revoca[14].

Si tratta di un processo che, nel quadro della Riforma Cartabia, ha già trovato spazio in relazione alle pene sostitutive di cui al nuovo art. 20 bis c.p. e che ben potrebbe essere riservato anche alla sospensione condizionale della pena, posto che la stessa continuerà ad essere applicabile e che le nuove pene sostitutive potranno trovare applicazione a condizione che il giudice non abbia ordinato la sospensione condizionale della pena[15]. Da un lato, ciò consentirebbe di recuperare la mancata inclusione dell’affidamento in prova tra le nuove pene sostitutive e di valorizzare la portata di misura di comunità della sospensione condizionale “con prova”, dall’altro, riservando la sospensione condizionale “secca” ai casi in cui non siano ravvisabili bisogni risocializzativi, tale scelta si tradurrebbe nella cristallizzazione di un’area in cui non si assiste ad un’impropria rinuncia alla risposta punitiva, bensì si realizza un consapevole arretramento dell’interesse pubblico alla punizione.

[1] In tal senso si esprimono ex multis Cass. pen., Sez. I, n. 47862/2017, Cass. pen., Sez. V, n. 36154/2018, nonché Cass. pen., Sez. I, nn. 10867/2020 e 6368/2020, muovendo dalla considerazione secondo cui l’adempimento degli obblighi risarcitori condizionanti consista nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. Diversi gli orientamenti espressi da Cass. pen., Sez. III, nn. 10581/2013 e 22658/2016, ove i giudici di legittimità avevano sostenuto che il termine di adempimento dovesse considerarsi scaduto decorsi novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, cfr. sul punto M. Sbezzi, Sospensione condizionale subordinata a obblighi risarcitori: la Cassazione fa chiarezza sul termine per adempiere, nota a Cass. pen., Sez. I, sentenza 16 gennaio 2020 (dep. 30 marzo 2020), n. 10867, in Il Penalista, 21 maggio 2020. A commento della sentenza n. 6368/2020 si veda, invece, A. Corbo, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cassazione penale, 2020, 4, pp. 1424-1426.

[2] Si vedano ex multis Cass. pen., Sez. I, nn. 42109/2013 e 24642/2015, nonché Cass. pen., Sez. V, n. 9855/2018, ove diversamente si afferma che l’adempimento è esatto purché intervenga nel tempo di sospensione della pena.

[3] Sul punto si richiama anche M. Sbezzi, Sospensione condizionale subordinata a obblighi risarcitori: la Cassazione fa chiarezza sul termine per adempiere, op. cit., ove si ripercorre brevemente il percorso evolutivo dell’istituto de qua. Gli interventi normativi succedutisi possono così riassumersi: l. n. 689/1981 (introduzione della previsione relativa all’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato; vincolo per il giudice a subordinare la concessione della sospensione ad almeno un adempimento, purché non inesigibile); l. n. 145/2004 (non più inesigibilità, ma in caso di condizioni economiche precarie, possibilità di prestare attività non retribuita in favore della collettività); l. n. 69/2015 (obbligo di condizioni in caso di sospensione pronunciata a favore di pubblici ufficiali, condannati per reati contro la p.a.; in particolare, necessario il pagamento di “una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito”); l. n. 3/2019, c.d. “spazzacorrotti” (per i pubblici ufficiali, l’adempimento imposto deve corrispondere al “prezzo o profitto del reato”). Si aggiungono le modifiche intervenute ad opera della legge n. 36/2019, modificativa del regime della legittima difesa, e della legge n. 69/2019, recante disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica o di genere.

[4] G. Fiandaca, Art. 27 3° comma, in G. Branca (fondato da), A. Pizzorusso, Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Art. 27 – 28, Bologna, Zanichelli Editore, 1991, p. 298. 

[5] C. Perini, Prospettive attuali dell’alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione, in Diritto penale contemporaneo – Riv. Trim., 4/2017, p. 78.   

[6] F. Palazzo, R. Bartoli, Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale, Torino, Giappichelli, 2007, p. 5. 

[7] Si riporta di seguito la formulazione attualmente vigente dell’art. 165, co. 1, c.p. recante la disciplina degli obblighi cui può essere sottoposto il condannato: «La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

[8] Si vedano G. Fiandaca, Art. 27 3° comma, in G. Branca (fondato da), A. Pizzorusso, Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Art. 27 – 28, op. cit., p. 299, D. Pulitanò, La sospensione condizionale della pena: problemi e prospettive, in A.A.V.V., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della penaAtti del Convegno di studio svoltosi a Casarano-Gallipoli, 27-29 ottobre 2000, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 129 ss., M. Sbezzi, Sospensione condizionale subordinata a obblighi risarcitori: la Cassazione fa chiarezza sul termine per adempiere, op. cit., ove l’A. sottolinea come la sospensione condizionale «da abituale abito delle sentenze di condanna a pene contenute nei limiti di legge», stia sempre più rivestendosi di una funzione special-preventiva e rieducativa. Si veda pure A. Esposito, La sospensione condizionale della pena tra passato e presente, in M. Del Tufo (a cura di), La legge anticorruzione 9 gennaio 2019, n. 3, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 43 ss.

[9] A. Della Bella, E. Dolcini, Per un riordino delle misure sospensivo-probatorie nell’ordinamento italiano, in A. Della Bella, E. Dolcini, Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma,  Milano, Giuffrè, 2020, pp. 335 ss., in particolare pp. 338 ss.

[10] Si vedano in tal senso F. Giunta, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1998, 2, p. 416; T. Padovani, Sospensione e sostituzione nella prospettiva d’un nuovo sistema sanzionatorio, ivi, 1985, 4, pp. 983 ss.; Id., Sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena, ivi, 1982, 2, pp. 494 ss. 

[11] L’esigenza di razionalizzare i rapporti tra sospensione condizionale e sanzioni sostitutive è da tempo affermata, cfr. ex multis F. Palazzo, Le pene sostitutive: nuove sanzioni autonome o benefici con contenuto sanzionatorio?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1983, 3, pp. 834 ss., E. Dolcini, Ancora una riforma della sospensione condizionale della pena?, ivi, 1985, 4, pp. 1012 ss.; E. Dolcini, C.E. Paliero, Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell’esperienza europea, Milano, Giuffrè, 1989, p. 275 ss.; E. Dolcini, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, 1, p. 23; T. Padovani, Fuga dal carcere e ritorno alla sanzione. La questione delle pene sostitutive tra efficacia della sanzione ed efficienza dei meccanismi processuali, in A.A.V.V., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, op. cit., pp. 73 ss. ove l’A. lamenta pure che l’esito italiano del ricorso alle misure sospensive e sostitutive ha finito con il determinare un’impropria rinuncia alla risposta punitiva, essendosi risolta in una abdicazione della pretesa punitiva in ragione della scarsa effettività ed efficacia di tali strumenti alternativi. 

[12] M. Sbezzi, Sospensione condizionale subordinata a obblighi risarcitori: la Cassazione fa chiarezza sul termine per adempiere, op. cit.

[13] Analoghe istanze sono state espresse in tempi recenti dal Gruppo di ricerca sulle misure sospensivo-probatorie coordinato dal Prof. E. Dolcini, i cui risultati sono raccolti nel volume A. Della Bella, E. Dolcini, Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma,  op. cit., cfr. sul punto M. Donini, Le misure sospensivo-probatorie in fase decisoria, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2022, 1, pp. 235 ss.

[14] M. Donini, Le misure sospensivo-probatorie in fase decisoria, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, op. cit., p. 240.

[15] Art. 58, l. n. 689/1981.

L’affidamento in prova ai servizi sociali può essere svolto all’estero In UE

L’affidamento in prova ai servizi sociali è può essere svolto all’estero In UE. Con una recentissima pronuncia infatti la Suprema Corte di Cassazione Penale, ovvero la nr. 15091/2019, ha finalmente sancito un decisivo chiarimento in merito alla possibilità per il condannato non detenuto di svolgere presso un diverso stato dell’Unione Europea l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare.

L’esecuzione di una misura restrittiva di carattere penale, come l’affidamento in prova, comporta l’esercizio di poteri autoritativi per il controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza, e con informazione dell’autorità di pubblica sicurezza, poteri che non potrebbero essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di accordi con le autorità di altro Stato: può peraltro essere una misura alernativa sussunta sub art 2 (e) del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della
sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle
sanzioni sostitutive).

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha concesso a L.G. la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione all’esecuzione della pena di mesi otto di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Catania in data 31.01.2014 per il reato di cui all’art. 646 c.p., subordinando il beneficio al rientro in Italia del condannato nel termine di un anno dalla notifica del provvedimento.

Il L., residente da tempo in Germania con il suo nucleo fa- miliare e titolare di un regolare contratto di lavoro, si è presentato per consentire l’indagine sociale presso L’UEPE di Catania e ha espresso la volontà di eseguire la misura alternativa, eventualmente concedibile, nel luogo di resi- denza, richiesta ribadita dal suo difensore che ha invocato l’applicazione del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, contenen- te disposizioni per conformare il diritto interno alla deci- sione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio Europeo, 27 novembre 2008, “relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di so- spensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive”

. A ragione, il Tribunale ha osservato che, nel caso in esame, non poteva trovare applicazione la richiamata disciplina, atteso che “non risulta che il reo si sia adoperato in alcun modo prima della definitività della sentenza di con- danna per esprimere la propria intenzione di scontare la pena in altro paese dell’UE”. Avverso l’indicato provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, denunziando, con un motivo sostanzialmente unico, violazione di legge (in relazione al D.Lgs. n. 38 del 2016) e vizio di motivazione.Afferma che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribu- nale, le disposizioni di attuazione della decisione quadro non fanno menzione di un obbligo dell’interessato di ma- nifestare prima della irrevocabilità della sentenza di con- danna l’intenzione di scontare la pena in altro Stato mem- bro dell’Unione.L’art. 6 del D.Lgs. citato prevede, infatti, che sia il Pubblico ministero a disporre la trasmissione della sentenza o della decisione all’autorità competente dello Stato di esecuzio- ne, ma, quand’anche si volesse ritenere, pur senza alcun fondamento normativo, la necessità di una preventiva ri- chiesta dell’interessato nei termini indicati dal Tribunale, evidenzia che, nel caso in esame, siffatta comunicazione non era nè dovuta nè possibile, essendo la sentenza dive- nuta irrevocabile ben prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2016.

Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato.

  1. l’esecuzione penale di una condanna a pena detentiva, quando il condannato sia stato ammesso alla misura alter- nativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, possa svolgersi stabilmente e in via continuativa non all’interno del territorio nazionale ma in un paese estero, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte che, come ha rammentato il Procuratore generale nella sua re- quisitoria, ha escluso tassativamente tale possibilità, evi- denziando come i centri di servizio sociale per adulti siano deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non è ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di uffici consolari (tra le molte: Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, Scozzari, Rv. 249172 ed in senso conforme Sez.7 n. 34747 dell’11/12/2014 – dep. 10/08/2015, Calanna, Rv. 264445; adde: Sez. 1, n. 18862 del 27/3/2007, Magnani, Rv. 237363; Sez. 1, n. 46022 del 29/10/2004, Bravo, Rv. 230160; Sez. 1, n. 3278 del 28/4/1999, Di Taranto, Rv. 213724; Sez. 1, n. 5895 del 26/10/1999, Ceruti, Rv. 215027).
  2. Si è, difatti, osservato che, per quanto la formulazione testuale della norma di cui all’art. 47 ord. pen. non contenga la previsione della necessità che l’affidato in prova permanga nel territorio italiano, tuttavia l’ese- cuzione della misura alternativa deve necessariamen- te svolgersi nel territorio dello Stato, non essendo pos- sibile, nell’ipotesi in cui il condannato risieda ed operi in territorio estero, alcun serio controllo da parte degli organi competenti in ordine alla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte all’atto della concessione del beneficio penitenziario, alla corretta esecuzione della misura medesima e al suo progressivo reinseri- mento, da uomo libero, nel contesto sociale.
  3. L’istituto penitenziario ha, infatti, una duplice funzione che è quella di condurre alla rieducazione del condannato ed al contempo di prevenire la commissione di altri reati (art. 47 cit., comma 2); art. 47 ord. pen., i commi 5 e 6 prevedono che all’affidato possano essere imposte prescrizio- ni limitative della libertà di stabilire la propria dimora e di soggiornare in un luogo piuttosto che in altro, di frequen- tare determinati locali, di svolgere determinate attività, così come di intrattenere rapporti con determinati soggetti.
  4. Sicchè, se tale facoltà è accordata in riferimento all’impo- sizione di specifiche regole di condotta e di restrizioni alla libertà di movimento e di soggiorno nell’ambito del terri- torio nazionale, la medesima finalità che le giustifica risulta ancora più cogente in caso di permanenza all’estero, rispetto alla quale non possono costituire presidi sufficienti nè l’imposizione di forme di controllo con strumenti telematici o comunque diversi da quelli operabili dalle forze dell’ordine, nè dell’obbligo di presentazione a caden-ze periodiche ai servizi sociali, ai quali in ogni caso sarebbe inibito di condurre di iniziativa o a richiesta dell’autori- tà giudiziaria verifiche in ambiti spaziali estranei alle pro prie competenze (Sez. 1, n. 10788 del 19/02/2013, n. m.). E il ruolo svolto dal servizio sociale per adulti è, per come delineato dalla normativa di riferimento, centrale nell’ese- cuzione della misura, ad esso spettando compiti di con- trollo e di assistenza dell’affidato (art. 47, comma 9), l’ob- bligo di riferire periodicamente (almeno con cadenza tri- mestrale ex art. 97, comma 9, regolamento di esecuzione) al magistrato di sorveglianza (art. 47, comma 10, ord. pen.), anche ai fini di un’eventuale modifica delle prescri- zioni, l’attività di sostegno dovuto all’affidato nel corso del trattamento nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo (art. 118 reg. esec., comma 8)
  5. 1.1. E tale consolidato indirizzo esegetico ha ricevuto l’au- torevole avallo del Giudice delle leggi – ordinanza n. 146 del 2001- chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 47 ord. pen., nella parte in cui non prevede che l’esecuzio- ne della misura possa aver luogo anche nel territorio di al- tro Stato appartenente all’Unione Europea. Nel dichiarare manifestamente infondata l’eccezione, la Corte ha riconosciuto non contrastante con la Costituzio- ne la limitazione dell’esecuzione di misure penali nazionali nell’ambito territoriale dello Stato italiano, in assenza di pur auspicabili sviluppi della normativa comunitaria e degli accordi di cooperazione con altri Stati, evidenziando che l’esecuzione di una misura restrittiva, come l’affida- mento in prova, comportante l’esercizio di poteri autorita- tivi per il controllo sull’osservanza delle prescrizioni im- poste, implica poteri che non potrebbero essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di accordo con le autorità di altro Stato e che la possibilità di espiare le pene nel territorio di Stati diversi da quello che ha emesso la condanna, prevista da strumenti convenzionali internazionali, comporta l’esecuzione della stessa o di al- tra analoga misura ad opera delle autorità di altro Stato, che è cosa diversa dall’esecuzione di una misura penale, ad opera delle autorità italiane, sul territorio di altro Stato.
  6. . Il D.Lgs. n. 38 del 2016 ha dato attuazione alla decisione quadro n. 2008/947/Gai del Consiglio Europeo, 27 novem- bre 2008, volta ad estendere tra gli Sati dell’Unione il prin- cipio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudi- ziarie relative all’esecuzione delle pene non restrittive del- la libertà personale, in vista della sorveglianza di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive, così completando il quadro delle disposizioni che hanno dato attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei paesi dell’Unione, con riferimen- to alla disciplina del mandato di arresto Europeo e delle procedure di consegna tra Stati (L. 22 aprile 2005, n. 69); delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misu- re privative della libertà personale ai fini della loro esecu- zione nell’Unione Europea (D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161); delle decisioni relative a misure alternative alla de- tenzione cautelare (D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36). Nel preambolo della decisione quadro (così come nella relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo di adeguamento alla decisione) sono puntualmente espli- citati gli obiettivi perseguiti: lo scopo è quello di garantire l’esecuzione di sanzioni sostitutive e misure di sospensio- ne condizionale nel luogo di residenza, di fatto o di elezio- ne, favorendo, al contempo, non solo il rafforzamento del la possibilità di reinserimento sociale della persona con- dannata, consentendole il mantenimento dei legami fami- liari, linguistici, culturali con il paese di abituale dimora dove è posto il suo centro di interessi, la sua attività lavo- rativa, il suo nucleo familiare, ma anche il superamento delle difficoltà di espletamento dell’attività di sorveglian- za di obblighi e prescrizioni impartite dai singoli Stati membri, al fine di impedire la recidiva, tenendo così in de- bita considerazione la protezione delle vittime e della col- lettività in generale (Considerando n. 8).
  7. Oggetto di riconoscimento può essere una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale con la quale è applicata, in luogo di una pena detentiva o restrittiva, una sanzione che non esclude ma limita la libertà, me- diante imposizioni di ordini o di prescrizioni e, nell’im- possibilità di procedere ad una elencazione compiuta de- gli istituti interessati, sono stati individuati criteri genera- li che delimitano la categoria (l’art. 2, D.Lgs. replica le defi- nizioni dell’art. 2 della decisione quadro), in essa rientran- do istituti che importano: (a) una sospensione condiziona- le, concessa al momento della condanna, di una pena de- tentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, con una corrispondente imposizione di obblighi e prescri- zioni; (b) una condanna ad una pena condizionalmente differita con l’imposizione di uno o più obblighi e prescri- zioni o in cui detti obblighi e prescrizioni siano disposti in luogo della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale; (c) una sanzione sostitutiva, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà, da una pena pecuniaria, che impone obblighi ed imparti- sce prescrizioni; (d) una liberazione condizionale, che pre- vede la liberazione anticipata di persona condannata, dopo che abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l’imposizione di obblighi e prescrizioni; tutte decisioni che rispondono alla condizione di una condanna a pena detentiva o restrittiva della libertà personale, so- spesa, differita o sostituita con sottoposizione ad uno o più tra obblighi e prescrizioni, ovvero una sanzione che impone obblighi e impartisce prescrizioni.
  8. Gli obblighi e prescrizioni che danno contenuto alla san- zione sono elencati nell’art. 4 del decreto e comprendono: l’obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di posto di lavoro; il divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; le restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione; le istruzioni riguar- danti il comportamento, la residenza, l’istruzione e la for- mazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale; l’obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata au- torità; l’obbligo di evitare contatti con determinate perso- ne; l’obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato; l’obbligo di risarcire finanzia- riamente i danni causati dal reato; l’obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile; l’obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale; l’obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.
  9. 0ra, ricorrendo, da un lato, ai criteri generali che deli- neano la categoria degli istituti interessati e, dall’altro, agli obblighi e alle prescrizioni che possono importare, l’affi- damento in prova, che si prospetta quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, pare assimilabile, al di là del dato letterale, a una “sanzione sostitutiva”, per come tale categoria è descritta dall’art. 2, lett. e), ossia una san- zione (misura) che impone obblighi e impartisce prescri- zioni, implicando esso, per l’appunto, obblighi e prescri- zioni del tutto compatibili con quelli elencati nel successi- vo art. 4, e che costituiscono di norma il contenuto del trattamento alternativo, volti, da un lato, a incentivare la rieducazione e la risocializzazione del condannato – regole di condotta, rapporti con i servizi sociali, attività lavorati- va, prescrizioni di solidarietà (art. 4, lett. d, i, l) – e, dall’al- tro, a neutralizzare fattori di recidiva (prescrizioni circa la dimora, la libertà di movimento, di svolgimento di attività, divieto di frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l’occasione di commissione di altri reati, divieto di frequentazione di locali, divieto di detenere armi, obblighi di comunicazione: e art. 4, lett. a, b, c, e, f, g).
  10. Sicchè, per come ne sono strutturati i contenuti, non vi sa- rebbero effettivi impedimenti alla sua esecuzione nel pae- se che aderisce alla decisione quadro, quando obblighi e prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi (art. 6, comma 1), risultando superabili tutti gli argomenti addotti a sostegno della soluzione negativa: restando assicurato il controllo in ordine alla puntuale osservanza delle prescri- zioni imposte e alla corretta esecuzione della misura, così come l’attività di sostegno e di assistenza del servizio so- ciale (art. 4, lett. l), restando garantito il reinserimento del condannato ed anzi implementato dal mantenimento dei legami familiari, dei rapporti sociali con la comunità del paese di abituale dimora, dell’attività lavorativa, delle oc- casioni di studio; nè essendo più di ostacolo l’esercizio di poteri autoritativi al di fuori del territorio nazionale, a ra- gione del trasferimento di competenza dell’attività di sor- veglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite alle competenti autorità dello stato di esecuzione, salvo a rias- sumere l’esercizio del potere di sorveglianza nei casi previ- sti dall’art. 8, comma 2, tra cui è prevista la valutazione, ai fini della decisione da assumere, della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all’estero.
  1. Tanto precisato, dalla lettura del provvedimento, emer ge con chiarezza che la richiesta del condannato di esegui re la misura alternativa in Germania, ove risiede con il suo nucleo familiare e lavora, non è stata respinta dal Tribunale per avere ritenuto preclusa la possibilità di esecuzione all’estero del concesso affidamento, ma perchè l’interessa- to non avrebbe manifestato tempestivamente (prima del- l’irrevocabilità della sentenza di condanna) la sua inten- zione di scontare la pena nello Stato membro.

Tale affermazione non trova, però, nessun riscontro nel dato normativo evocato. Come giustamente osserva il ri- corrente, l’art. 6 pone a carico del Pubblico ministero, qua- le promotore dell’esecuzione, l’iniziativa (che non esclude un’attività sollecitatoria dell’interessato) di trasmettere la sentenza o la decisione all’autorità competente dello Stato in cui la persona condannata ha la residenza legale o abi- tuale, mentre la richiesta dell’interessato è prevista nel solo caso in cui la trasmissione sia disposta all’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello di resi- denza legale o abituale, necessitando in tal caso anche il previo assenso dello Stato di elezione.

  1. Alla luce delle superiori considerazioni il provvedimen to impugnato, viziato da erronea interpretazione ed applicazione del dato normativo, deve essere annullato con rin- vio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

La demolizione nell’abuso edilizio NON estingue SEMPRE il reato

La demolizione nell’abuso edilizio NON estingue SEMPRE il reato

Beni Ambientali.Spontanea rimessione in pristino

 DettagliCategoria principale: Beni AmbientaliCategoria: Cassazione PenalePubblicato: 19 Ottobre 2020Visite: 748

Cass. Sez. III n.26325 del 21 settembre 2020 (UP 3 lug 2020)
Pres.Andreazza Est. Semeraro Ric. Stallone
Beni Ambientali.Spontanea rimessione in pristino

La speciale causa estintiva, prevista dall’art. 181 comma 1-quinquies d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 opera a condizione che l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anticipando l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. L’applicabilità di tale causa estintiva è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell’autore dell’abuso sia spontanea e non eseguita su impulso dell’autorità amministrativa.  L’estinzione si ha, pertanto, solo quando non sia stata ancora disposta d’ufficio dalla P.A.; è necessario cioè che l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga, perché l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 26 giugno 2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a Gaetano Stallone ed Agata Indelicato dal Tribunale di Marsala alla pena di un mese di arresto ed € 57.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 95 d.P.R. 380/2001 (capo B), 181 comma 1-bis d.lgs. 42/2004 (capo C), 734 cod. pen. (capo D) per la costruzione di una sopraelevazione di 59 mq. e di una tettoria, alle spalle della sopraelevazione, di circa mq. 18, in zona sismica, senza il necessario preavviso e senza la necessaria autorizzazione, in zona vincolata senza autorizzazione paesistica, in zona di notevole interesse pubblico alterando le bellezze naturali. In Campobello di Mazara fino al 18 gennaio 2016.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione; la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che i ricorrenti abbiano demolito le opere per le quali hanno ottenuto la concessione in sanatoria del 17 marzo 2017; con tale concessione sarebbero stati sanati gli abusi commessi dal precedente proprietario dell’immobile e parte degli illeciti commessi dai ricorrenti, tra cui una scala in cemento armato. La corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente che i motivi di appello siano contraddittori. Vi sarebbe una evidente illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione con riferimento al capo c), ex art. 181 comma 1-bis d.lgs. 42/2004. Sarebbe stata omessa la risposta al primo motivo di appello su tale capo.
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione al reato ex art. 734 cod. pen. 
La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la concessione in sanatoria non abbia estinto il reato ex art. 734 cod. pen., in contrasto con quanto previsto dall’art. 39 comma 7 della legge 724/1994.
Mancherebbe poi la motivazione con riferimento al quarto motivo di appello relativo alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado sulla sussistenza di una permanente menomazione della bellezza del luogo e sulla concreta idoneità della condotta di deturpamento.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 181 comma 1- quinquies d.lgs. 42/2004. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che, per aversi l’estinzione del reato, la demolizione avrebbe dovuto precedere la sentenza di condanna e l’emissione del provvedimento di demolizione da parte dell’autorità amministrativa. Invece, l’art. 181 comma 1-quinquies consentirebbe l’effetto estintivo, in caso di demolizione prima della sentenza di condanna, anche nel caso di demolizione successiva all’ingiunzione amministrativa.
La demolizione sarebbe avvenuta prima della citazione a giudizio e ciò emergerebbe dalla richiesta di dissequestro dell’immobile, presentata alla Procura della Repubblica di Marsala, per procedere alla demolizione delle opere.
2.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; il rigetto sarebbe fondato sull’abitualità delle condotte.
I ricorrenti avrebbero invece dimostrato che le opere abusive realizzate al primo piano furono realizzate dal precedente proprietario (Antonino Bono) che il 30 giugno 1986 presentò l’istanza per la sanatoria.
Nessun procedimento per illeciti edilizi sarebbe sorto a carico degli imputati.
Inoltre, l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. deriverebbe dalla scarsa consistenza delle opere abusive con minima lesione dell’interesse protetto, anche a seguito della demolizione delle opere.
2.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione all’art. 95 d.P.R. 380/2001; la Corte di appello ha ritenuto che il reato ex art. 95 non possa essere dichiarato estinto poiché le opere abusive non sarebbero state sanate ma demolite. Invece, parte delle opere abusive sarebbero state sanate dal permesso di costruire n. 27 del 17 marzo 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Nella sentenza non vi è alcuna contraddittorietà: la corte territoriale ha chiaramente distinto le opere oggetto della concessione in sanatoria del marzo del 2017 – che non riguardano quelle oggetto del capo di imputazione (come invece ritenuto erroneamente dal Tribunale di Marsala, in relazione al capo a, ma confermato dai ricorrenti) – e quelle demolite, oggetto dell’imputazione (cfr. pagina 5 punto 5). Né l’eventuale erronea qualificazione dei motivi di appello come contraddittori inciderebbe sulla ratio decidendi.

2. Manifestamente infondati sono il secondo ed il quarto motivo: la Corte di appello ha esplicitamente motivato sulla sussistenza del reato di cui al capo c), ex art. 181 comma 1-bis d.lgs. 42/2004, valutando non solo la realizzazione delle opere in zona vincolata, senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma anche l’irrilevanza della demolizione eseguita non spontaneamente dagli imputati.
2.1. La demolizione è stata effettuata a seguito dell’emissione dell’ingiunzione alla demolizione, il 22 febbraio 2016, da parte del comune di Campobello di Mazara.
Orbene, va rilevato che è contestato agli imputati il reato di cui all’art. 181 comma 1-bis d.lgs. 42/2004, poiché l’opera è stata realizzata in area sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori, per cui non opera la causa estintiva di cui al comma 1-quinquies.
2.2. Va ribadito il principio per cui la rimessione in pristino delle aree o degli immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, spontaneamente eseguita dal trasgressore, per la sua natura eccezionale, estingue solo il reato previsto dal comma primo e non dal comma 1-bis, dell’art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Sez. 3, n. 33542 del 19/06/2012, Cavaletto, Rv. 253139-01).
2.3. In ogni caso, anche ove si volesse ritenere che la condanna sia avvenuta per il comma 1 dell’art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la decisione della Corte di appello è corretta.
Infatti, la speciale causa estintiva, prevista dall’art. 181 comma 1-quinquies d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – «La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1» – opera a condizione che l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anticipando l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio: cfr. in tal senso Sez. 3, n. 37822 del 12/06/2013, Battistelli, Rv. 25651801.
Come osservato dalla sentenza Battistelli, l’applicabilità della speciale causa estintiva di cui all’art. 181 comma 1-quinquies è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell’autore dell’abuso sia spontanea e non eseguita su impulso dell’autorità amministrativa. 
L’estinzione si ha, pertanto, solo quando non sia stata ancora disposta d’ufficio dalla P.A.; è necessario cioè che l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga, perché l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. 
Se si fosse voluto far riferimento solo alla sentenza di condanna non avrebbe avuto alcun senso richiamare il provvedimento disposto d’ufficio dalla P.A.; il legislatore ha voluto porre l’accento sul carattere (necessariamente) spontaneo della rimessione in pristino per farne derivare l’effetto estintivo del reato.

3. Manifestamente infondato è il terzo motivo relativo al reato ex art. 734 cod. pen.: come chiaramente rilevato dalla Corte di appello, la concessione in sanatoria non si riferisce alle opere oggetto dell’imputazione sicché gli effetti non sono minimamente invocabili nel processo.
Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, vi è poi una esplicita motivazione da parte della Corte di appello sulla sussistenza del reato ex art. 734 cod. pen. per le dimensioni dell’opera, realizzata in sopraelevazione di altra abusiva, e non ancora condonata al momento della costruzione, in zona sottoposta a vincolo ambientale, a 500 metri dal mare.

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Delitto di calunnia ex art. 368 c.p., quale è l’elemento soggettivo richiesto per la punibilità?

Cassazione penale sez. VI, 27/04/2022, n.21632

L’accertamento del dolo nel reato di calunnia si attua mediante un processo logico deduttivo che, partendo dalle modalità esecutive dell’azione, risale alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto

In tema di calunnia, l’elemento soggettivo, che deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l’accusato che si sa innocente, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell’accertamento del dolo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, ha assolto T.G. dal reato di calunnia, limitatamente all’episodio del (OMISSIS) perché il fatto non sussiste, confermandone la condanna alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per gli altri episodi ascritti.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di T.G., avv. Giovanni Ladisi, articolando quattro motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge, di mancanza della motivazione in merito alla applicabilità dell’art. 49 c.p., ed alla configurabilità del reato in relazione all’episodio del (OMISSIS), nonché di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, ha escluso la sussistenza del reato con riferimento allo scritto del (OMISSIS) e, dall’altro, ne ha ravvisato la sussistenza con riferimento agli altri scritti, pur essendo questi tra loro sovrapponibili in quanto relativi al medesimo fatto storico e rappresentanti identiche doglianze. La Corte territoriale ha omesso, inoltre, di valutare il fine perseguito dall’imputato (la valutazione della condotta del D.C.) ed il movente della sua condotta (l’avere subito un’ingiustizia) ed avrebbe dovuto, sulla base della connotazione di tale condotta, escluderne l’inidoneità, ravvisando un reato impossibile.

2.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione dell’art. 43 c.p. e di motivazione con riferimento all’elemento psicologico del reato avendo il T. agito nell’intima convinzione di avere subito un torto a nulla rilevando la sua qualifica professionale di dottore commercialista.

2.3 Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione dell’art. 81 c.p., in relazione all’omessa rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell’assoluzione dal reato commesso il (OMISSIS) non essendo rilevante, in difetto di impugnazione del Pubblico ministero, che il Giudice di primo grado abbia omesso di applicare l’aumento a titolo di continuazione.

2.4 Con il quarto motivo deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo i Giudici di merito considerato le dichiarazioni di rinuncia alle azioni giudiziali sottoscritte dalla persona offesa. 

DirittoCONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte, non consentiti e, in parte, generici e manifestamente infondati.

2. Ciò premesso, i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili perché generici, meramente reiterativi dei medesimi motivi di appello e volti a sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la calunnia è un reato di pericolo che si realizza con una condotta tale da creare il concreto rischio di inizio di un’indagine, sia che venga realizzata con una falsa denunzia che con la simulazione di tracce del reato. Non e’, quindi, necessario che vi sia l’effettivo avvio di un’indagine ma, laddove ciò non avvenga, occorre valutare se, nel caso concreto, la condotta fosse del tutto inidonea a creare il rischio di inizio di un procedimento penale come, ad esempio, allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a prima vista inverosimili o incredibili per le circostanze in cui è effettuata, per i modi in cui è espressa e per l’assoluta inattendibilità del suo contenuto, sì che l’accertamento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine. In tali casi l’azione si rivela sostanzialmente priva dell’attitudine a ledere gli interessi protetti, a norma dell’art. 49 c.p. (Sez. 6, n. 26177 del 17/03/2009, Vassura, Rv. 244357).

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non e’, dunque, necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268).

2.1 La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha chiarito la portata calunniosa degli esposti e della querela presentati dall’imputato in cui lo stesso ipotizzava diverse condotte criminose di cui si sarebbe reso responsabile il D.C., anche in concorso con il Giudice P., quali ad esempio, le false dichiarazioni a verbale rese con il “beneplacito del magistrato Pasculli”, l’abuso d’ufficio di quest’ultimo, ovvero le condotte di estorsione, atti persecutori e truffa di cui si sarebbe reso responsabile il D.C..

Esclusa, inoltre, l’inverosimiglianza o il carattere grottesco o assurdo del contenuto delle accuse, in quanto formulate in termini dettagliati e con richiami alla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata, con motivazione parimenti adeguata ed immune da vizi ha posto l’accento sulle competenze tecniche del ricorrente e sul contenuto delle accuse per ritenere sussistente la consapevolezza del T. della loro falsità e dell’innocenza della persona offesa.

Così facendo, ha fatto buon governo del principio di diritto già affermato da questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso e ribadito, secondo cui in tema di calunnia, l’elemento soggettivo, che deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l’accusato che si sa innocente, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l’azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell’accertamento del dolo (Sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013, Cristofami, Rv. 255670).

E’ stato, infatti, chiarito che la consapevolezza del denunciante in merito all’innocenza dell’accusato è esclusa nel caso non ricorrente nella fattispecie in esame di cui la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753).

2.2 In considerazione della pluralità di denunce presentate in tempi diversi e presso diverse Autorità, nonché del loro contenuto, è stata, inoltre, legittimamente ravvisata una pluralità di reati. Va, al riguardo, ribadito, che la proposizione di plurime denunce contenenti false accuse depositate presso più autorità ed in luoghi distinti dà luogo ad una pluralità di reati, dovendosi escludere l’identità del fatto nel caso in cui la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse (Sez. 6, n. 13416 del 08/03/2016, Pasquinelli, Rv. 267269).

2.3 Va, inoltre, aggiunto che, quanto allo scritto del 19 settembre, non sussiste un interesse concreto del ricorrente a dolersi della sua omessa valutazione posto che, pur essendo stata riconosciuta la continuazione tra i diversi episodi di calunnia, in concreto è stata applicata solo la pena base nel minimo edittale previsto dall’art. 368 c.p., cosicché, in caso di accoglimento della doglianza, potrebbero conseguire effetti in malam partem per il ricorrente con l’eventuale applicazione dell’aumento ai sensi dell’art. 81 c.p. per tale episodio criminoso.

3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente giustificato la mancata riduzione del trattamento sanzionatorio in considerazione del fatto che il Giudice di primo grado aveva calcolato la sola pena base per il reato di calunnia, nel minimo edittale, senza operare alcun aumento a titolo di continuazione.

4. Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto aspecifico e privo di adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza di elementi di segno positivo, ponendo, di contro, l’accento sull’assenza di alcuna forma di resipiscenza da parte del ricorrente.

Va, al riguardo, ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Le circostanze attenuanti generiche hanno, infatti, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640).

5. L’inammissibilità dei motivi di ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di Euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000). 

PQMP.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2022