Con la sentenza n. 12536 del 2016 la Cassazione è intervenuta in materia di sequestro di un sito internet, nello specifico di un “blog” dove veniva svolta anche attività di informazione giornalistica.
La sentenza è importante perché stabilisce e precisa quando un “blog” può essere equiparato ad una testata giornalistica telematica che, a sua volta, è funzionalmente assimilabile alla c.d. “stampa” ex art. 1 Legge n. 47/1948.
Invero, giova ricordare sul tema, come le testate giornalistiche non possano essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.
E nel concetto di testata giornalistica telematica non possono rientrare i forum, i blog, le newsletter, che pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali previste per la stampa.
Infatti, il concetto di stampa si identifica per i seguenti elementi: i) la “testata” che è l’elemento che lo identifica, ii) la periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiana, settimanale, mensile), iii) la finalità che consiste nella raccolta, commento ed analisi critica di notizie legate all’attualità, iv) nella presenza di un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista.
Le incombenze di cui sopra non sono dei semplici adempimenti di natura amministrativa, ma sono funzionali ad individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alla pubblicazioni ed a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali.
Nel caso oggetto della sentenza, poi, si è proceduto al sequestro del sito internet, poiché una precedente misura cautelare con la quale era stata sequestrata una parte del sito si era rilevata inidonea poiché il responsabile del sito internet aveva continuato a porre in essere condotte diffamatorie.