Set 16, 2024
**Reati finanziari: cosa sono e come difendersi**
I reati finanziari comprendono una vasta gamma di condotte illecite che riguardano il mondo economico e fiscale. Questi crimini sono spesso complessi e richiedono un’attenta analisi da parte di professionisti del diritto penale. L’obiettivo principale di queste norme è proteggere la trasparenza dei mercati, il sistema tributario e la fiducia degli investitori.
Cosa sono i reati finanziari?
I reati finanziari riguardano azioni che comportano la violazione delle leggi economiche o tributarie. Tra i reati più comuni si trovano:
– Frode fiscale: L’evasione delle imposte attraverso la falsificazione di documenti o omissioni dolose.
– Riciclaggio di denaro: Il processo di occultamento dell’origine illecita di somme di denaro attraverso operazioni finanziarie legali.
– Bancarotta fraudolenta: Quando un imprenditore in fallimento sottrae beni alla massa fallimentare per non pagare i creditori.
– Manipolazione del mercato: Azioni volte a falsificare l’andamento dei mercati finanziari, ad esempio diffondendo informazioni false.
Le normative di riferimento
Il diritto penale italiano disciplina i reati finanziari attraverso una serie di norme contenute nel Codice Penale e in leggi specifiche. Ecco le principali:
– Art. 640-bis Codice Penale: Frode fiscale.
– Art. 648-bis Codice Penale: Riciclaggio.
– Legge 231/2001: Responsabilità penale delle società.
Queste normative mirano a garantire che chiunque operi nel mondo economico lo faccia in modo trasparente e conforme alle regole.
Conseguenze dei reati finanziari
Le pene per i reati finanziari variano a seconda della gravità del reato. Possono includere:
– Reclusione, che può arrivare fino a dieci anni per reati come il riciclaggio o la bancarotta fraudolenta.
– Sanzioni pecuniarie elevate per reati come l’evasione fiscale.
– Confisca dei beni utilizzati per compiere il reato o dei proventi illeciti derivanti dallo stesso.
Difesa nei casi di reati finanziari
Se si è accusati di reati finanziari, è fondamentale rivolgersi a un **avvocato penalista esperto** in diritto finanziario. Un buon avvocato potrà:
– Valutare le prove presentate dalla pubblica accusa.
– Identificare eventuali vizi procedurali.
– Formulare una strategia difensiva mirata, che potrebbe includere soluzioni come il patteggiamento o la confisca per equivalente.
Prevenire i reati finanziari
Per le aziende e i professionisti, prevenire i reati finanziari è fondamentale. Alcuni strumenti utili includono:
– Adozione di modelli di compliance** in conformità con la legge 231/2001.
– Audit regolari per garantire che le procedure aziendali siano in linea con le normative fiscali e finanziarie.
– Consulenza legale continuativa** per mantenere sempre aggiornati i protocolli interni.
Conclusioni
I reati finanziari rappresentano una minaccia per l’economia e per chiunque operi in ambito finanziario. Difendersi adeguatamente richiede l’assistenza di professionisti competenti, specializzati in diritto penale e finanziario. Se ti trovi coinvolto in un procedimento per reati finanziari o vuoi prevenire tali situazioni, contatta uno studio legale specializzato per una consulenza personalizzata.
Mar 5, 2018
Tribunale di Milano, Sez. I, 11 gennaio 2018
Presidente Fazio, Estensore Rizzi
Con la sentenza in commento, la prima sezione penale del Tribunale di Milano affronta due delicati temi in relazione alla tenuta delle scritture contabili della società fallita e all’obbligo di consegna delle stesse al curatore.
Si tratta in particolare: i) dell’insussistenza, in capo all’amministratore cessato in epoca precedente la declaratoria di insolvenza, dell’obbligo di consegna dei libri contabili al curatore; ii) della necessità di provare la volontà – in capo al liquidatore in carica all’atto del fallimento – di non consegnare la contabilità al curatore.
Il Tribunale di Milano, accogliendo le richieste delle difese, ha assolto tutti gli imputati dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, in particolare – per l’amministratore delegato cessato – per non aver commesso il fatto, per il liquidatore in carica alla data della dichiarazione di fallimento perché il fatto non costituisce reato.
Con riguardo all’imputazione formulata a carico di tali imputati, l’accusa contestava la mancata consegna di tutta la contabilità sociale al curatore fallimentare ritenendo gravante tale obbligo sia sul liquidatore in carica al momento della dichiarazione di fallimento sia sull’amministratore da tempo cessato.
Più nello specifico uno degli amministratori, cessato dalla carica oltre un anno prima rispetto alla dichiarazione di fallimento, è risultato comunque imputato del reato di bancarotta fraudolenta documentale posto che, secondo la tesi dell’accusa, gravava anche su di esso l’obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore nonostante la società fosse stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano oltre un anno dopo la cessazione del medesimo da ogni incarico.
Quanto, invece, alla posizione del liquidatore in carica al momento della declaratoria di insolvenza, l’accusa ne ha richiesto la condanna per non avere, anch’esso, provveduto alla consegna delle scritture contabili al curatore pur essendone obbligato.
Per la posizione dell’amministratore cessato prima della dichiarazione di fallimento i giudici meneghini, con la sentenza in commento, osservano che “…quanto al contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale, giova, innanzitutto, evidenziare che non è ravvisabile alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili in capo all’ex amministratore della società (cfr. Cass. 21818/2017).
Pertanto, la condotta penalmente rilevante può essere addebitata esclusivamente a colui che ricopre la carica di amministratore della società al momento della dichiarazione di fallimento della stessa, mentre per poter ritenere sussistente una responsabilità per bancarotta documentale di colui che ha formalmente rivestito la condotta di amministratore in una fase precedente, è necessario che sia contestato e provato che lo stesso fosse anche amministratore di fatto nell’ultima fase di vita della società o che abbia concorso, in qualità di extraneus, nel fatto dell’intraneus (amministratore della società al momento del fallimento) con la consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (cfr. Cass. 21818/2017 cit.)
Secondo il Tribunale, confortato dal precedente giurisprudenziale della Suprema Corte richiamato, non può dunque invocarsi alcun obbligo di consegna delle scritture contabili a carico dell’amministratore cessato, fatto salvo che non si provi che il soggetto in questione, al di là della perdita formale della qualifica di amministratore di diritto, né abbia assunto, sino alla data del fallimento, quella di fatto piuttosto che concorso nel reato in qualità di extraneus.
Pertanto in capo all’amministratore di una società che sia “effettivamente” cessato da tale carica e che non abbia successivamente concorso nel reato come “extraneus” non grava alcun dovere di conservazione della documentazione contabile né un obbligo di consegna della stessa al curatore, in quanto la relativa posizione di garanzia incombe – in via esclusiva – sul soggetto che rivesta la carica di amministratore (piuttosto che di liquidatore) al momento della dichiarazione di fallimento.
Per quanto concerne la posizione del liquidatore, poi, il Tribunale, pur avendo accertato che il medesimo avesse ricevuto almeno parte della documentazione contabile della società, ha ritenuto del tutto insussistente il dolo specifico previsto dalla norma, in quanto assente la prova che il medesimo fosse animato dall’intenzione di nascondere la contabilità “al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto”.
E ciò per due motivi: innanzitutto perché non era emerso nel corso del dibattimento che il liquidatore avesse intrattenuto prima della sua nomina rapporti con la società fallita; secondariamente in quanto, nella fattispecie, il liquidatore era stato nominato quando ormai la liquidazione era pressoché completata, per cui era evidente che non potesse avere alcun interesse a non consegnare o ad occultare i documenti contabili.
Ne conseguiva un’assoluzione dell’amministratore cessato per non aver commesso il fatto e del liquidatore perché il fatto non costituisce reato.
La pronunzia in esame assume interesse con riguardo alla posizione del liquidatore essendo pacifico che all’amministratore “realmente” cessato prima della dichiarazione di fallimento (fatte salve le eccezioni formulate dal Tribunale di Milano con riferimento all’amministratore di fatto o al concorso dell’extraneus nel reato proprio) non competa alcun obbligo di consegna dei documenti al curatore gravando, in capo al medesimo, unicamente il passaggio di consegne a favore del nuovo amministratore o liquidatore.
Correttamente affermano i giudici milanesi che la garanzia di consegna delle scritture contabili si pone a tutela certamente della ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari dell’impresa fallita ma affinché si possa ritenere consumato il più grave reato di bancarotta documentale è necessario che qualsiasi manipolazione delle stesse, finanche la mancata consegna o l’occultamento, abbiano come finalità quella di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Il dolo specifico così tracciato dalla sentenza in commento – il cui onere probatorio grava sull’accusa – può ritenersi integrato unicamente qualora si pervenga alla dimostrazione che il liquidatore non si sia limitato ad operare nella fase terminale di chiusura della società ma che, in realtà, avendo interessi personali o di terzi da tutelare, si sia anzitempo ingerito nell’attività gestoria.
Tali circostanze costituiscono la presunzione che la finalità perseguita fosse proprio quella di avvantaggiare sé od altri piuttosto che arrecare pregiudizio ai creditori.
Ebbene, nel caso sottoposto al Tribunale di Milano con la sentenza in commento, è stato dimostrato che il liquidatore, pur avendo omesso in tutto la consegna della contabilità, prima della sua nomina non aveva intrattenuto alcun rapporto con la società fallita ed i suoi soci e amministratori.
Un’altra circostanza ritenuta fondamentale ai fini della dimostrazione dell’insussistenza dell’elemento psicologico del reato è da rinvenirsi nel momento in cui liquidatore era stato nominato ovvero quando di fatto la liquidazione era terminata.
Pertanto la mera posizione di legale rappresentante all’atto del fallimento della società non comporta sic et simplciter la penale responsabilità ex art. 216 comma 1 l. fall. ma occorre un quid pluris costituito dalla dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’agente abbia agito con l’intento di porre in essere una condotta lesiva degli interessi dei creditori o, a maggior ragione, atta a nascondere propri o altrui vantaggi.
Dunque non un ruolo di garanzia ma un abuso della propria posizione e dei propri doveri.