Misure di prevenzione

Lo Studio assiste inoltre i soggetti proposti per l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, i loro eredi o aventi causa (quando il procedimento di prevenzione patrimoniale debba proseguire o sia avviato a seguito del decesso del proposto), nonché i terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati (ai quali è data facoltà di intervenire nel procedimento per svolgere le opportune deduzioni al fine di ottenere la restituzione dei beni).
 
Le misure di prevenzione (dette anche ante delictum o praeter delictum, in quanto possono essere irrogate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato) assumono, nella prassi applicativa, un particolare rilievo pratico per le conseguenze di natura personale e/o patrimoniale. Tali misure, sebbene non rapportabili a una sanzione penale, limitano fortemente la libertà personale attraverso l’imposizione di una serie di prescrizioni atte a consentire un controllo e una vigilanza più agevoli da parte degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica. Inoltre, fra le misure di contrasto al crimine, un particolare rilievo assumono quelle di tipo patrimoniale dirette a congelare (sequestro) o a incamerare i profitti illecitamente accumulati (confisca).
 
Le misure di prevenzione patrimoniale sono destinate a colpire soggetti (ricadenti in una delle categorie indicate dal d.lgs. n. 159/2011) i quali, a seguito di indagini patrimoniali, risultino (anche per interposta persona fisica o giuridica) titolari di beni di cui non possano giustificare la legittima provenienza e di cui abbiano la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito; possono inoltre riguardare beni che risultino frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Accanto alle misure del sequestro e della confisca (applicabili pure per equivalente a norma dell’art. 25), sono previste ulteriori misure patrimoniali: la cauzione (come remora alla violazione delle prescrizioni imposte alla persona) e l’amministrazione giudiziaria dei beni (artt. 33 e 34 decreto citato).
 
Anche le misure personali hanno un elevato impatto afflittivo. Oltre alle misure applicabili dal Questore (foglio di via obbligatorio e avviso orale), si ricorda che l’Autorità Giudiziaria può applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto – ove le circostanze lo richiedano – il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province, ovvero il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica, può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
 
I soggetti ai quali siano state applicate in via definitiva dall’autorità giudiziaria le misure di prevenzione personali vanno incontro a gravose conseguenze rispetto all’attività impresa, dal momento che non possono ottenere licenze, autorizzazioni o concessioni, ovvero decadono di diritto da esse. Considerata la serietà delle conseguenze connesse alle misure di prevenzione, è fondamentale avvalersi di un difensore che possa contrastare la richiesta di applicazione, svolgendo le apposite deduzioni anche attraverso apporti di natura tecnico-consulenziale.